UNA NOTA CHE CONDIVIDIAMO

Ieri, il Professore ed Avvocato Pierluigi Matera, consulente della FIDAL, e Commissario ad Acta per la revisione dello Statuto Federale ha pubblicato una nota con cui ha precisato i contorni delle modifiche allo Statuto che lui ha sottoposto al Consiglio Federale del 28 giugno.

Siamo assolutamente d’accordo con quello che è stato scritto e soprattutto con il punto 11: Né il Commissario ad acta, né il Consiglio Federale possono modificare la formulazione delle disposizioni dei Principi Fondamentali del CONI, che vanno necessariamente recepite. Spetterà poi agli Organi e agli Uffici competenti (Organi di giustizia federali e del CONI, altri Organi e Uffici CONI e FIDAL) l’applicazione e l’interpretazione delle nuove disposizioni.

Difatti è a quegli organi che ci rivolgeremo oltre che ad altri extra sportivi per confutare ciò che è stato inserito nello Statuto.

Facciamo qualche esempio e chiediamo l’interpretazione proprio all’Avvocato Matera che dall’alto della sua esperienza ci potrà illuminare (e lo diciamo senza ironia sappiamo benissimo quanto sia bravo e aggiungiamo noi come sappia individuare tutti quegli aspetti di carattere normativo atti a raggiungere il suo obiettivo). Sappiamo anche come la partita sia improba: “un luminare contro uomini di buona volontà”.

Già ci siamo sbagliati a proposito del quorum assembleare. L’articolo 4.6 dei principi ispiratori del CONI recita quanto asserito nell’art. 12 comma 1 ter.

Tutti possiamo sbagliare in questo caso proprio lei ci ha indotto un errore visto che questo principio era già presente nei principi ispiratori e che a fine 2018 portarono l’allora commissario ad acta a modificare lo statuto a proposito di voti plurimi. Nel 2021 si è tenuta un’assemblea elettiva senza tener conto di quel principio. Forse se lo avesse inserito già all’epoca non saremmo caduti nell’errore oggi, anche perché commissario ad acta era proprio lei professore avvocato Matera.

Tornando ai nostri dubbi, i nuovi principi ispiratori hanno modificato il ruolo del presidente dandogli eventuali poteri assoluti. In teoria attraverso l’assegnazione di deleghe delibera da solo su tutto compresa l’approvazione del bilancio.

Per quanto ci riguarda inaccettabile sia nel merito che nel metodo.

NEL MERITO i poteri assoluti al presidente chiunque sia, da parte nostra non sono mai nemmeno lontanamente ipotizzabili. È contro il principio di democrazia.

NEL METODO, è la nostra opinione. Se l’atletica italiana invece lo decidesse, attraverso un’assemblea straordinaria, rimarremmo dell’idea contraria. Nulla cambierebbe nel nostro impegno con l’atletica ma questo varrebbe se lo decidesse l’atletica italiana, non il Consiglio Federale magari con una decisione a maggioranza tipo l’otto a cinque su cui ritorneremo, lo statuto non si cambia a maggioranza, dovrebbe essere un percorso condiviso, ascoltando soprattutto il territorio, cercando se possibile l’unanimità, tantomeno a maggioranza semplice.

Altro quesito per il Prof. Avv. Matera, ma il famoso art. 37 bis 2 quinquies dove lei scrive:  Fermo restando i limiti a cui del presente articolo è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.

Si rifà al principio n. 7 Principio dell’eleggibilità delle cariche federali che recita:

Per le FSN e DSA multidisciplinari, fermi restando i limiti di cui al precedente comma 6, è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.

A lei, Prof. Avv. Matera, risulta che la Federazione Italiana di Atletica Leggera faccia parte di quelle FSN multidisciplinari? Certo, in un prossimo futuro potremmo anche inserire la “Corsa con i sacchi”, il “Retrorunning”, il “Salto in basso”e il “Lancio della pallina di ping pong” mettendoli nella disciplina “Giochi senza Frontiere”, ma al momento a noi risulta una sola disciplina: L’ATLETICA LEGGERA! Diciamo che nel 37 bis il copia e incolla non gli è riuscito propio bene.

Per ultimo, un quesito che faremo anche al Collegio di Garanzia del CONI: ma se lo Statuto all’art. 12 comma 1 recita che le variazioni allo Statuto devono essere votate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza qualificata dei 3/4, per analogia, le modifiche del Commissario ad Acta non dovrebbero essere votate almeno dai 3/4 del Consiglio Federale? Ed il nuovo Statuto non è stato approvato con 8 voti a 5?

Anche noi abbiamo un po’ studiato e conosciamo la storia, data la nostra lunga militanza e esperienza.

Roberto De Benedittis

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